IL PRETORE
   Il  4  aprile 1998 gli agenti del commissariato di p.s. di Tivoli e
 Guidonia  traevano  in  arresto  Badaracco  Alessandro  colto   nella
 flagranza  del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7
 c.p..
   Nel termine di legge era presentato dal p.m. in tale stato, dinanzi
 a  questo  pretore  per  la  convalida  ed  il  contestuale  giudizio
 direttissimo  a  norma  dell'art.  566  c.p.p. Il pretore prima della
 relazione orale degli  operanti  che  avevano  proceduto  all'arresto
 sollevava questione di incostituzionalita' come da dispositivo.
    Questo   pretore   in  punto  rileva  che  sussistono  profili  di
 incostituzionalita' che di seguito saranno evidenziati,  pendente  la
 fase  della  convalida  riguardo sia all'acquisizione della relazione
 orale  da   parte   del   p.u.   procedente   nonche'   all'audizione
 dell'arrestato (art. 566, punto 3, c.p.p.) e cio' in riferimento alla
 normativa processuale da applicare.
   Per   il   vero,   la  necessita'  di  sollevare  la  questione  di
 costituzionalita' nella fase della  convalida  e  precisamente  prima
 della  relazione orale dell'ufficiale agente di p.g. che ha proceduto
 all'arresto, segue ad una inequivoca  indicazione  proveniente  dalla
 stessa   Corte   costituzionale  che,  in  analoga  fattispecie,  con
 prospettazioni di merito identiche concorrenti ad evidenziare la  non
 manifesta  infondatezza  della  questione  medesima,  la  considerava
 inammissibile per  difetto  di  rilevanza  giacche'  sollevata  nella
 successiva fase del giudizio conseguente alla convalida laddove e' in
 tale ultimo ambito che andava prospettata "essendo volta a modificare
 le  modalita' di assunzione degli atti raccolti durante la fase della
 convalida dell'arresto" e non anche, per l'appunto,  nella  fase  del
 giudizio,  atteso  che  in  quel  momento,  con riferimento agli atti
 anteriormente  raccolti nella fase di convalida "il giudice (....) ha
 ormai esaurito la sua cognizione" (ord. n. 301/1997.
   Orbene, venendo al merito della  sollevata  eccezione  si  osserva:
 com'e' noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995
 (vedi  la  n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare pre-giudizio) una valutazione  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E,  con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti al
 pretore, ha dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 radicandola  sulla  circostanza che in tale eventualita' la convalida
 dell'arresto implica una valutazione sulla  riferibilita'  del  reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del  giudice  competente per il merito direttamente investito, cui e'
 devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale accede  ogni
 altro  provvedimento  cautelare;  aggiungendovi  che, "il giudice del
 dibattimento, al quale  e'  presentato  l'imputato  per  il  giudizio
 direttissimo,   si   pronuncia  pregiudizialmente  con  la  convalida
 dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli  consentono  di
 procedere  immediatamente  al  giudizio  ed e' competente ad adottare
 incidentalmente misure cautelari, attratte nella sua  competenza  per
 la cognizione del merito.
   Non    puo'    dunque    essere    configurata    una   menomazione
 dell'imparzialita' del giudice, che adotta decisioni  preordinate  al
 proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle  superiori  argomentazioni  adottate  dalla Corte, si imponga la
 rivalutazione di aspetti di incostituzionalita' afferenti al  momento
 di  formazione  della  prova  per  la decisione di merito ed al tema,
 dunque,  della  corretta  utilizzazione  degli  elementi   di   prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero,  muovendo  dalla  indicata  premessa  che  il giudice della
 convalida e' il giudice di merito  solo  incidentalmente  chiamato  a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del  relativo  processo  e  posto  che, tale fase si snoda attraverso
 l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla  formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte  proprie  dalle  regole vigenti per la fase di giudizio in modo
 che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in  senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'  (altrimenti   riposante   solo   sulla   generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella  acquisizione  e  formazione  della  prova. In particolare cio'
 concerne i  qualificanti  momenti  della  cosidetta  relazione  orale
 dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.  procedente e della dichiarazione
 dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito"  ai
 fini di convalida.
   Poiche'  tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase
 incidentale e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale  e
 l'esame  dell'imputato,  a salvaguardare la loro compatibilita' con i
 parametri costituzionali rappresentati dall'art.  3  (sottospecie  di
 parita'   di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.  24
 (sottospecie di garanzie  difensive),  dagli  artt.  3  e  24,  comma
 secondo, 25 e 27, comma secondo, (sottospecie di interconnessione tra
 i  richiamati  profili  con  quello della indipendenza del giudice di
 merito e, dunque, nella prospettiva funzionale  dell'esercizio  della
 giurisdizione   con   riferimento  al  momento  acquisitivo  di  dati
 contenutistici e di  merito  dell'imputazione,  influenti  come  tali
 sulla   formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)  a
 salvaguardare come detto,  la  loro  compatibilita'  con  i  suddetti
 parametri  di  costituzionalita'  si  impone  il rispetto delle forme
 previste per gli atti a  contenuto  congenere  nel  dibattimento,  in
 funzione  anticipatoria  (cosi'  come avviene per i casi di incidente
 probatorio) cosi' da risultare salvaguardato  anche  l'aspetto  della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In      conclusione     si     ritiene     pertanto     ravvisabile
 l'incostituzionalita' dell'art. 566  laddove  non  prescrive  che  la
 relazione   dell'ufficiale   o  agente  p.g.  procedente  nonche'  le
 dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con  rispetto  e  con  le
 forme  dettate  nella  fase dibattimentale per la testimonianza e per
 l'esame dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa  norma
 e  dell'art.  138,  disp.  att. al c.p.p.   in relazione all'art. 431
 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento  degli  atti  suddetti  da
 acquisire  nelle  forme  come dianzi individuate nel fascicolo per il
 dibattimento.
   E' indubbia la rilevanza della prospettata questione  nel  presente
 giudizio,  che  si  trova  proprio  nella  fase  della convalida dove
 trovano diretta applicazione le norme censurate.